* Imposta di soggiorno (legge provinciale 9 del 16.05.2012)
Imposta di soggiorno dal 01/01/2024
1. L’imposta comunale di soggiorno è determinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale per ogni pernottamento nella misura di:
a) euro 3,70 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
b) euro 3,20 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle tre stelle “superior”, 5 fiori Case e Appartamenti per Vacanze e 5 stelle campeggi*;
c) euro 2,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.
*Modifica delle categorie in base all'ordinanza di attuazione dell'imposta comunale di soggiorno.
Esenzioni:
2. Sono esenti dal pagamento dell’imposta comunale di soggiorno:
a) i minori fino al compimento del 14° anno di età
b) il personale degli esercizi ricettivi e le persone per le quali non vige l’obbligo di dichiarazione dei pernottamenti, se residenti in Alto Adige o nella struttura ricettiva.
c) esenzione per le scuole e i gruppi di giovani fino a 18 anni.